Cronaca Nardò 

Palazzetto dello Sport di Nardò, il Tar: ''Inammissibile ricorso contro aggiudicazione della gara di progettazione''

I giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile ed infondato il ricorso promosso dal raggruppamento di professionisti che ne chiedeva l'annullamento.

Il TAR Lecce, con sentenza pubblicata in queste ore, ha dichiarato inammissibile ed infondato il ricorso promosso dal raggruppamento di professionisti Ing. Profeta, Arch. Mola, Geologo Arvizzigno e Ing. Parisi per l’annullamento dell’aggiudicazione della gara di progettazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Nardò.

Nel gennaio del corrente anno l’Amministrazione Comunale di Nardò bandiva un concorso di progettazione, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice degli Appalti, per l’individuazione della migliore proposta progettuale per la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport della capienza di 2.000 spettatori.

Il concorso era strutturato in due fasi: la prima era finalizzata all’acquisizione di proposte ideative; la seconda, alla quale accedevano le migliori cinque proposte ideative, era finalizzata alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica.

A seguito delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice, il Comune di Nardò aggiudicava la gara al raggruppamento avente come capogruppo l’arch. Occhinegro, mentre il raggruppamento di professionisti Ing. Profeta, Arch. Mola, Geologo Arvizzigno e Ing. Parisi si classificava al secondo posto.

Quest’ultimo raggruppamento, tuttavia, promuoveva ricorso e motivi aggiunti al TAR Lecce per l’annullamento dell’aggiudicazione e delle valutazioni espresse dalla commissione, ritenendole errate sotto vari profili.

Il Comune di Nardò si difendeva in giudizio con l’avvocato Paolo Gaballo, il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso, poichè promosso contro atti endoprocedimentali, e l’infondatezza dei motivi aggiunti, poiché con gli stessi si contestavano le valutazioni dei progetti e l’attribuzione dei punteggi che attengono a valutazioni tecniche discrezionali di competenza della commissione giudicatrice. Il raggruppamento aggiudicatario si difendeva con gli avvocati De Giglio e Occhinegro.

Poche ore fa il TAR, Sez. II, ha pubblicato la sua decisione. I Giudici leccesi (Presidente Mangia - relatore Nino Dello Preite), accogliendo le eccezioni e le argomentazioni difensive dell’Avv. Paolo Gaballo, hanno dichiarato ilricorso inammissibile ed i motivi aggiunti infondati. In particolare, nella sentenza delTAR si legge che ''è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, proposta dalla difesa comunale, essendo impugnati atti di natura endoprocedimentale (verbali di gara), non soggetti ad autonoma impugnazione; la valutazione dei progetti e l’attribuzione dei relativi punteggi - sia con riferimento alla quantificazione dei costi dell’opera, sia con riferimento alle soluzioni progettuali proposte dalla controinteressata - attengono all’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, sicché le censure che attengono al merito di siffatte valutazioni si appalesano inammissibili, non ravvisandosi, nella specie, profili di abnormità della scelta tecnica''. 

Il raggruppamento ricorrente è stato anche condannato a pagare le spese di lite, che sono state liquidate in complessivi € 3.000, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Nardò e del controinteressato.

Per effetto della decisione del TAR, il Comune di Nardò potrà ora proseguire l’iter per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, tanto atteso da tutta dalla collettività neretina che vede la squadra della propria Città militare in serie A2.


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