Cronaca Maglie 

Alla guida sotto effetto di droga: il giudice gli restituisce la patente sospesa

Secondo il giudice di pace manca la prova dell'alterazione psico-fisica al momento dell’accertamento.

Sorpreso alla guida della sua auto sotto effetto di droga, gli viene sospesa la patente, ma il giudice di pace gliela restituisce perché manca la prova dell'alterazione psico-fisica al momento dell’accertamento.

La vicenda traeva origine da un verbale elevato dai carabinieri di Maglie nel mese di agosto 2020, al quale era poi seguita l’ordinanza di sospensione della patente di guida per un anno disposta dal Prefetto.

In particolare, l’automobilista salentino il giorno 5 agosto 2020, mentre era alla guida della propria autovettura, veniva sottoposto ad un controllo stradale da parte di militari dell'arma dei Carabinieri del NOR di Maglie. Nella specie, veniva eseguita una perquisizione il cui esito era il rinvenimento nell'autovettura di 1 spinello e di 2 barattoli contenenti marijuana. Conseguente al rinvenimento della sostanza stupefacente, l’automobilista è stato invitato dai militari a recarsi presso il presidio ospedaliero di Scorrano per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanza stupefacente, mediante prelievo di liquidi biologici il cui esito era “positivo ai cannabinoidi”.

All'esito del risultato sanitario, i carabinieri che avevano proceduto al controllo hanno contestato all’automobilista la violazione dell'art.187 cds perché ritenuto “alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanza stupefacenti o psicotrope” e, conseguentemente, hanno disposto il ritiro della patente di guida a cui è seguita l’immediata sospensione per un anno da parte del Prefetto. 

L’automobilista ritenendo di essersi messo alla guida in perfetto stato psico-fisico, in quanto l’utilizzo delle sostanze risaliva a qualche giorno prima dell’accertamento, si è rivolto al proprio legale, l’Avv. Alfredo Matranga, il quale ha proposto subito ricorso al Giudice di Pace di Lecce chiedendo l’annullamento sia dell’ordinanza del Prefetto che del presupposto verbale dei Carabinieri.

Con sentenza n. 44 depositata lo scorso 7 gennaio 2021, il Giudice di Pace di Lecce (Avv. Anna Maria Cosi) ha accolto in pieno le tesi del difensore dell’automobilista, disponendo così l’annullamento dell’ordinanza del Prefetto.

Ed infatti, per il Giudice adito, si legge testualmente nella sentenza, “E’ noto che l’ordinanza impugnata ha esclusivamente carattere cautelare posto che va tutelata la pubblica e privata incolumità in caso di guida in stato di alterazione psico-fisica. Nel caso di specie, quindi, l’esigenza primaria è quella cautelare che va attuata con il ritiro della patente. Va osservato, però, che è necessario stabilire anche in virtù di quali parametri i verbalizzanti abbiano accertato lo stato di alterazione psico-fisica del ricorrente al momento del loro intervento. E’ noto infatti che al fine di accertare se la suddetta alterazione sussista al momento dell’accertamento  non è sufficiente provare che colui che guida abbia precedentemente assunto sostanze stupefacenti bensì è necessario attestare la incapacità del conducente per assunzione di tali sostanze”.

Ed ancora, sempre per il giudicante “La presenza delle sostanze, poi, nell’organismo del ricorrente, poteva essere accertata solo con l’esame del sangue: unico test effettivamente certo”, mentre nel caso del ricorrente si era proceduto col prelievo ed il successivo esame dei soli liquidi biologici.

Ha infine concluso il Giudice di Pace di Lecce, osservando come, nel caso del ricorrente, che lo stesso non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti al momento dell'accertamento è dimostrato anche dalla circostanza che si è recato da solo presso il nosocomio di Scorrano e, successivamente, i Carabinieri gli hanno permesso di recarsi sempre da solo alla guida di raggiungere la propria residenza.

Si tratta di una sentenza innovativa e senza precedenti nella giustizia civile, che conferma quanto già osservato ormai già da diverso tempo dalla giurisprudenza penale sia di merito che di legittimità, secondo la quale perchè  si configuri il reato di cui all'art.187 co. 1 cds (che sanziona colui che si pone alla guida sotto l’effetto di stupefacenti) non è sufficiente la circostanza che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto sostanza stupefacente, ma risulta necessario che lo stesso abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.

 


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