Cronaca Luoghi Lecce 

Via libera ai lavori di rigenerazione dell'ex Galateo

Una recente sentenza del TAR Lecce ha definito l'appalto per i lavori di riqualificazione dell'immobile.

Si è definito in tempi da record il contenzioso sull’affidamento dei lavori di rigenerazione del complesso immobiliare ex “Galateo” a Lecce attraverso un intervento innovativo di social housing.

L’appalto era stato indetto ad agosto dello scorso anno da Puglia Valore immobiliare, società di cartolarizzazione della Regione Puglia, sulla base di un finanziamento PNRR di oltre 20 milioni di euro, con obbligo di aggiudicazione entro il 31 dicembre e tempi di realizzazione brevissimi.

In effetti, le procedure di gara si sono svolte nel rispetto delle scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tant'è vero che l’aggiudicazione definitiva è avvenuta il 22 dicembre ed è stata disposta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese costituto tra il Consorzio Stabile Campale di Benevento, la MGM di Santa Cesare Terme e la EdilGeos di Alezio.

L’esito della gara è stato però contestato dal concorrente secondo classificato, che ha chiesto al TAR l’esclusione del vincitore per una presunta carenza dei requisiti di qualificazione del consorzio mandatario.


E’ stato denunciato in ricorso il mancato possesso dell’attestazione SOA OG2, richiesta dal Codice degli appalti per l’esecuzione dei lavori sui beni culturali, qual è il complesso immobiliare ex Galateo, da parte della società designata dal Consorzio vincitore per l’effettiva esecuzione dei lavori.

La I Sezione del TAR di Lecce (Presidente Antonio Pasca, estensore Roberto Palmieri), con sentenza depositata il 9 febbraio, ha respinto il ricorso, accogliendo le tesi difensive svolte dall’Avv. Luigi Quinto per il raggruppamento vincitore e dall’Avv. Francesco Cantobelli per la stazione appaltante.

La sentenza costituisce una delle prime applicazioni del nuovo codice degli appalti, entrato in vigore a luglio del 2023, ed affronta il tema del c.d. “cumulo alla rinfusa”, un istituto che consente ai Consorzi Stabili di qualificarsi e partecipare alle gare sulla base della sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. Nel codice previgente tale principio era escluso in materia dei beni culturali, per i quali era richiesta una specifica competenza del soggetto che eseguiva la prestazione.

La decisione del TAR salentino, fornendo una interpretazione evolutiva dell’istituto, ha invece chiarito che il mancato possesso della qualificazione da parte della consorziata designata per l’esecuzione dei lavori non rileva nelle ipotesi in cui il Consorzio dimostri di possedere in proprio l’attestazione SOA nella categoria che abilita all’esecuzione di lavori sui beni culturali: ''la finalità per la quale opera il meccanismo di qualificazione (far sì che l’esecuzione dei lavori avvenga ad opera di soggetti professionalmente idonei ad operare nello specifico settore di riferimento) trova piena attuazione nel caso di specie, stante il possesso, da parte del Consorzio Stabile controinteressato, dell’intera qualificazione richiesta ai fini dei lavori in esame. Per tali ragioni, ad avviso del Collegio, l’attestazione di qualificazione SOA in atti deve ritenersi condizione sufficiente a comprovare il possesso della capacità tecnica e finanziaria richiesta ai fini di gara''.

''L’approfondita decisione del TAR - ha commentato l’Avv. Luigi Quinto - si è fatta carico anche dell’orientamento prevalente in materia di beni culturali, superandolo in applicazione del superiore principio della massima partecipazione, positivizzato nel nuovo codice degli appalti, che lo ha annoverato tra quelli fondamentali, alla luce dei quali devono essere interpretate tutte le norme del codice''.


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