Cronaca Squinzano 

Concessione dell’impianto sportivo, per il Tar legittima la gara svolta dal Comune

Il Tar lecce respinge l’istanza cautelare dell’associazione sportiva dilettantistica tennis Squinzano: legittima la gara svolta dal comune per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo “Campi da tennis e di calcio”

È di questi giorni la notizia dell’avvio, da parte della Prefettura di Lecce, dell’iter che potrebbe condurre allo scioglimento del Comune di Squinzano per infiltrazioni mafiose e dell’insediamento della commissione incaricata di esaminare gli atti amministrativi ritenuti a tal fine utili, in particolare sulla gara svolta dal Comune per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo sito tra piazza senatore Pulli e via Gorizia.

Questa mattina il Tar di Lecce si è pronunciato proprio sulla legittimità di questa gara, respingendo l’istanza cautelare che l’associazione sportiva dilettantistica tennis Squinzano aveva richiesto, essendo giunta seconda.

I fatti. Con la delibera 71/2019, la giunta del Comune di Squinzano bandiva una procedura per l’affidamento in concessione, a titolo oneroso, della struttura sportiva composta da campo di calcetto con relativi locali adibiti a spogliatoio di proprietà comunale ubicata in Piazza Sen. Pulli/Via Gorizia, che fa parte del più ampio complesso sportivo unico formato anche dal campo da tennis. La procedura però andava deserta.

Con la delibera 146/2019, l’Ente decideva di affidare in concessione anche l’altra parte dello stesso complesso sportivo, costituito dal campo da tennis. Il responsabile di servizio, con determina 525/2019, in conformità alle richiamate delibere di giunta comunale, bandiva la gara per la concessione dell’impianto sportivo costituito dal campo da tennis e dal campo di calcetto.

Alla gara partecipavano due concorrenti: l’associazione sportiva “New Team Squinzano”, che se l’aggiudicava, e l’associazione sportiva dilettantistica tennis Squinzano, che, giungendo seconda, impugnava al Tar Lecce l’aggiudicazione, contestando che il responsabile del servizio che aveva ricevuto mandato dalla Giunta di affidare in concessione il solo campo da tennis e non anche il campo di calcio, che l’aggiudicataria doveva essere esclusa per essere incorsa in precedenti inadempienze ed aveva beneficiato di una richiesta di integrazioni documentali in violazione del codice degli appalti e che la commissione esaminatrice aveva, immotivatamente, attribuito un punteggio maggiore all’offerta dell’aggiudicataria.

L’amministrazione comunale decideva di tutelare le sue ragioni, rivolgendosi all’avvocato Paolo Gaballo. Quest’ultimo, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità della prima censura, atteso che la ricorrente non solo non aveva impugnato la determinazione di indizione della gara, ma vi aveva anche partecipato, prestando quindi acquiescenza. Nel merito, evidenziava che la ricorrente non aveva fornito prova degli asseriti inadempimenti dell’aggiudicataria, che l’amministrazione aveva richiesto a quest’ultima solo dei chiarimenti sul piano di fattibilità economica dell’offerta e la correttezza dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara.

Questa mattina il Tar Lecce, Sezione II (Presidente Enrico D’arpe, estensore Giovanni Gallo), accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Gaballo, ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, ad una sommaria delibazione, il ricorso infondato, atteso che: “la prima censura, rivolta avverso la determinazione n. 525/2019, il bando ed il disciplinare di gara, appare irricevibile e, comunque, inammissibile, atteso che l’Associazione ricorrente ha omesso di impugnare detti atti entro il termine decadenziale di 30 giorni e, in ogni caso, dopo che vi aveva manifestato acquiescenza presentando la domanda di partecipazione alla procedura di gara; parte ricorrente ha mancato di fornire puntuale prova dell’esistenza di formali contestazioni da parte del Comune di Squinzano in relazione a precedenti inadempimenti di cui si sarebbe resa responsabile l’associazione contro-interessata; non pare sussistere la denunciata violazione dell’art. 83 del d.Lgs. n. 50/2016, in quanto nel corso della procedura di che trattasi l’amministrazione comunale resistente non ha disposto alcun soccorso istruttorio ma, come risulta dal verbale n. 6 del 4.2.2020, ha formulato una mera richiesta di chiarimenti, rivolta peraltro ad ambedue i concorrenti, con riguardo alla fattibilità delle proposte (inerenti il Piano di fattibilità economica dell’investimento) avanzate dagli stessi; le ulteriori doglianze formulate con riguardo all’attribuzione dei punteggi da parte della commissione impongono nel merito della valutazione delle offerte tecniche la quale, pur espressa in forma numerica, appare, alla luce della complessiva disciplina di gara, adeguata, pienamente comprensibile ed immune da vizi di illogicità, irragionevolezza ovvero evidente erroneità”. 

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