Cronaca Puglia sette 

Stop scuole, Tar di Bari accoglie il ricorso ma quello di Lecce respinge: si attende nuova ordinanza

Il Tar di Bari ha accolto il ricorso del Codacons contro la chiusura delle scuole ma quello di Lecce ne ha respinto uno analogo. Probabile nuova ordinanza

Il Tar di Bari ha accolto il ricorso del Codacons di Lecce è ha sospeso in via cautelare l'ordinanza della Regione Puglia che impone la didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado ma il Tar di Lecce ne ha respinto un altro di argomento analogo. E' sempre più caos nella scuola e si attende una nuova ordinanza regionale per fare chiarezza e sapere se lunedì le scuole potranno riaprire o meno.

Il decreto cautelare pronunciato oggi  dal Tar di Bari dispone la sospensione immediata dell'ordinanza fino alla discussione in camera di consiglio fissata per il prossimo 3 dicembre.

«L’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre- si legge nel decreto a firma del presidente Orazio Ciliberti - interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari. Dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione. Come dedotto dai ricorrenti – aggiunge - vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica (per la tutela dei quali si può ritenere, in via di prima delibazione, attivamente legittimato anche il ricorrente Codacons). Il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la quale si deve disporre la misura cautelare interinale». 

La Regione Puglia non si era costituita in giudizio.

Un'altro decreto pronunciato oggi dal Tar di Lecce è invece di segno opposto. Il ricorso è stato presentato da alcune famiglie difese dagli avvocati Alberto Pepe e Federico Pellegrino ed è stato respinto in quanto, si legge. «Il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo, [...]le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte»


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