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Regolamento movida a Lecce, arriva una proposta di modifica

A presentarla sono stati i consiglieri di maggioranza di Palazzo Carafa per ovviare alla mancata previsione di sanzioni in caso di violazione della norma.

I consiglieri di maggioranza hanno presentato, oggi, una proposta deliberativa di modifica al Regolamento della movida, che prevede la sanzione nel caso di violazione degli orari della città. All’art. 6, comma 3, il “Regolamento comunale inerente la vivibilità, l’igiene ed il pubblico decoro della città di Lecce” indica che nell’area monumentale e storica centrale della città le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande non potranno superare le ore 2:00 dalla domenica al giovedì e le ore 3:00 il venerdì, il sabato e i prefestivi.

''Lo stesso regolamento, però, non prevede alcun tipo di sanzione nel caso di violazione della norma - dice Luigi Quarta Colosso, primo firmatario - Tale mancanza, come è emerso in numerose riunioni con i dirigenti dei vari settori interessati, crea delle difficoltà agli organi di Polizia Locale nel poter intervenire per sanzionare chi viola la normativa. Ciò che mi preme sottolineare - ribadisce - è che quasi tutti i locali del centro storico rispettano le regole in maniera pedissequa e sono i primi a vigilare sul rispetto delle stesse. Prova ne è l’ordinanza urgente del sindaco che ha previsto limitazioni solo ed esclusivamente per due vie della città e non per l’intero centro cittadino''.

L’intervento deliberativo, precisa Quarta Colosso, ''è finalizzato a tutelare la movida della nostra città affinché la stessa sia rispettosa delle regole e permetta a tutti di poter vivere serenamente il centro storico. E’ fondamentale che vi sia la massima collaborazione tra residenti, avventori e commercianti. Sono certo che la previsione di sanzioni severe, così come previste nella modifica regolamentare, possa fornire idonei strumenti alle forze dell’ordine per garantire vivibilità e rispetto delle regole''.

''La sanzione prevista dalla proposta viene ripresa dalla L. Reg. 24/2015 - spiega ancora il consigliere - e sancisce che: “Nel caso di violazione dei predetti orari da parta dell’attività è prevista una sanzione da 1.000 € fino a 3.000 €. Come previsto dall’art. 61, comma 7, della L.Reg. 24/2015, in casi di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone altresì, la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Qualora non si osservi il provvedimento di sospensione si provvederà alla revoca dell’autorizzazione su base di quanto disposto dall’art. 62, comma 3, della legge regionale richiamata''.


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