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Cittadinanza negata a uno straniero residente a Lecce da 20 anni: il Tar Lazio ordina l’esibizione della documentazione alla base del diniego

Per i giudici, che hanno valutato il ricorso dell’avvocato Matranga, non sussiste il segreto di Stato.

La vicenda traeva origine dalla richiesta di cittadinanza di un cittadino dello Sri Lanka, residente legalmente a Lecce da quasi 20 anni, avendo lo stesso conseguito il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

In data 21 maggio 2016, essendo in possesso del requisito della residenza legale ultradecennale nel territorio della Repubblica, il cittadino straniero presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

L’istanza veniva respinta con provvedimento del Ministero dell’Interno datato 4.9.19, così motivato: “Tenuto conto che dall’attività informativa esperita sono emersi elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza”.

Con lo stesso provvedimento di diniego, il Ministero, tuttavia, non esplicitava le specifiche circostanze poste a fondamento del giudizio di pericolosità formulato nei confronti del cittadino straniero che, ritenendo il provvedimento del tutto immotivato e quindi illegittimo, si rivolgeva al suo legale, l’Avv. Alfredo Matranga, che proponeva ricorso innanzi al Tar Lazio, competente per territorio.

Nel ricorso si evidenziava il comportamento irreprensibile tenuto in Italia dal ricorrente, come comprovato anche dai certificati che dimostravano l’assenza di condanne e di procedimenti penali a suo carico.

Con ordinanza del 23 febbraio scorso, la Sezione Quinta Bis di Roma del Tar Lazio, ritenendo fondate tutte le censure mosse dalla difesa del ricorrente, richiamando anche giurisprudenza del Consiglio di Stato su fattispecie analoghe, ha affermato che: “nel rispetto del principio del contraddittorio e, quindi, di parità delle parti di fronte al giudice (c.d. parità delle armi), la conoscenza del documento deve essere comunque consentita in corso di giudizio al difensore dello straniero”.

Pertanto, si legge ancora nell’ordinanza, “Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione resistente la documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato”, si assegna al Ministero dell’Interno termine di 120 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza per adempiere agli incombenti sopraindicati mediante il deposito della documentazione richiesta, fissando l’udienza di discussione del merito del ricorso per il prossimo 13 novembre 2024.

Per il difensore del ricorrente, l’Avv. Alfredo Matranga, si tratta di un’importante pronuncia che sancisce il diritto di ogni cittadino straniero di conoscere le reali ragioni poste alla base del diniego alla propria richiesta di cittadinanza, non consentendo così più al Ministero di trincerarsi dietro il cosiddetto segreto di Stato.


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