Cronaca Melendugno 

Tari a Melendugno, sentenza del Tar Lecce sul Regolamento

Accolto il ricorso dei proprietari di immobili dopo che il Comune aveva applicato una tariffa più alta per le utenze domestiche dei non residenti rispetto a quelle dei residenti.

Con sentenza n. 1673 del 24.10.2022 il TAR Lecce, Sez. I, Pres. Antonio Pasca Est. Alessandro Cappadonia, ha accolto il ricorso proposto da oltre 100 utenti (proprietari di immobili) – difesi dagli avvocati Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti - avverso il provvedimento di approvazione delle tariffe TARI - Anno 2021 del Comune di Melendugno.

In particolare, il Comune aveva applicato una tariffa più alta per le utenze domestiche dei non residenti rispetto a quelle - sempre domestiche - dei residenti, in tal modo i proprietari di casa non residenti avrebbero pagato fino al triplo della TARI dei residenti.

Nello specifico, il Comune aveva previsto un coefficiente pari a 1,6675 €/mq per i non residenti, mentre per le utenze in cui vi è la residenza anagrafica nell’immobile un conefficiente di gran lunga inferiore, pari a 0,6758 €/mq (così anche, aveva previsto, con riferimento alla parte variabile, il pagamento della somma di € 105,3757 per utenze dei residenti a fronte di € 134,6280 per le utenze domestiche non residenziali).

Il Tar Lecce ha ritenuto irragionevole applicare un coefficiente diverso a seconda del fatto che un soggetto sia o meno residente non essendo correlato siffatto criterio alla capacità di produrre rifiuti. In particolare, secondo il Giudice Amministrativo è ''illogico e discriminatorio, in assenza di adeguate ragioni, sottoporre a diversa tassazione le utenze abitative dei residenti rispetto a quelle dei non residenti. Questo criterio, infatti, non si correla all’effettiva capacità di produrre rifiuti. Il legislatore nazionale ha, anzi, rimesso alla facoltà discrezionale degli enti locali la previsione di riduzioni della tariffa in dipendenza della utilizzazione saltuaria o stagionale del servizio comunale''.

''Ragione vuole infatti che, abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, gli stessi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari (generalmente, proprio i non residenti). Ciò vale, a maggior ragione, in una località turistica a vocazione balneare, prettamente stagionale, dove è normale immaginare che i non residenti siano mediamente assenti per la maggior parte dell’anno, limitandosi la presenza a parte della stagione estiva''.

Pertanto, ''anche sotto tale imprescindibile profilo, ancorato alla realtà e normalità delle cose, non trova giustificazione - sotto il profilo dei presupposti applicativi del tributo in esame - l’opposta scelta del Comune di gravare maggiormente le abitazioni dei non residenti''.

Esprime soddisfazione per la pronuncia il Comitato per la Marina di Torre dell’Orso quale promotore del ricorso collettivo. Il Presidente Antonio Palma ha dichiarato ''avevamo da tempo richiesto all’amministrazione Potì di rivedere le tariffe Tari per i non residenti perché determinavano il pagamento di una tassa assolutamente sproporzionata rispetto all’utilizzo degli immobili e quindi alla produzione di rifiuti. Non siamo mai stati ascoltati, il Tar ci ha reso giustizia, l’ha resa non solo a noi 103 ricorrenti, ma a tutti i proprietari di seconde case delle marine di Melendugno. Chiediamo che la nuova amministrazione comunale di Melendugno ora riveda le tariffe e riservi il giusto rispetto a 8.892 proprietari di abitazioni estive. Continueremo a vigilare sull’operato degli amministratori ed a difendere i diritti dei proprietari di immobili a Torre dell’Orso''.


Potrebbeinteressarti