Cronaca Galatina 

Autovelox: anche l’apparecchio installato dal Comune di Galatina non omologato come stabilito dalla Cassazione

Lo ha stabilito il Giudice di Pace che ha accolto il ricorso di un'automobilista sanzionato sulla Statale 101. A rischio annullamento migliaia di verbali.

Dopo quello di Cavallino, anche l’apparecchio installato dal Comune di Galatina, sulla S.S. 101, non risulta omologato secondo quanto stabilito dalla recente pronuncia della Cassazione. Con sentenza pubblicata lo scorso 6 giugno 2024, la Giudice di Pace di Lecce, Dott.ssa Antonella Santoro, ha accolto il ricorso proposto da un'automobilista salentino sanzionato dall’autovelox installato dal Comune di Galatina, sulla Statale 101, Gallipoli-Lecce.

In particolare, il difensore del ricorrente, l’Avv. Alfredo Matranga, aveva eccepito, tra l’altro, anche la mancata omologazione dell’apparecchio di rilevazione richiamando a tal fine la recente pronuncia n. 10505, con cui la Cassazione, in data  20 aprile 2024, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 142 comma 6 del Codice della Strada, affinché lo strumento di rilevazione della velocità sia utilizzato correttamente occorre che lo stesso sia non solo approvato, come nel caso di quello utilizzato dall’Amministrazione di Galatina, ma anche omologato.

Come anticipato, con la citata sentenza, il Giudice di Pace di Lecce ha così accolto tale motivo di ricorso, rilevando che “Va accolto il motivo con il quale l’opponente ha eccepito l’omessa omologazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità”.

Il Comune di Galatina, infatti, ha proseguito il Giudice “ha versato in atti la documentazione comprovante l’approvazione dell’apparecchiatura ma non l’omologazione. Con recente pronuncia (sentenza n. 10505/2024) la Corte di Cassazione ha evidenziato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.

Si legge ancora nella sentenza: “L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l’approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)”.

Ha concluso, infine, il Giudice osservando che “Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.

Per l’Avv. Matranga, dopo questa nuova sentenza del Giudice di Pace di Lecce, sono a rischio annullamento migliaia di verbali elevati per eccesso di velocità tramite apparecchiature prive della prescritta omologazione.


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