Cronaca Maglie 

Alla guida sotto effetto di droga: il Prefetto dispone il sequestro dell’auto, il Giudice annulla il provvedimento

La vicenda dopo un verbale dei carabinieri elevato a Maglie nel 2020. Secondo il giudice di pace mancano le esigenze cautelari

Il Prefetto dispone il sequestro del veicolo perché sorpreso alla guida sotto l’effetto di cannabinoidi ma il Giudice di Pace ordina il dissequestro per assenza delle esigenze cautelari.
Per il Giudice infatti “Il ricorrente ha già ottenuto la restituzione della patente di guida a seguito di un precedente ricorso e, quindi, lo stesso, utilizzando in teoria altro veicolo a sua disposizione, ben potrebbe incorrere in altre violazioni analoghe”.

La vicenda trae origine da un precedente verbale elevato dai Carabinieri di Maglie nel mese di agosto 2020, al quale era poi seguita l’ordinanza di sospensione della patente di guida per un anno disposta dal Prefetto nonché il provvedimento di sequestro.
In particolare, l’automobilista salentino, mentre era alla guida della propria autovettura, veniva sottoposto ad un controllo stradale da parte di militari dell'arma dei Carabinieri del NOR di Maglie. A seguito di tale controllo, i Carabinieri contestavano all’automobilista la violazione dell'art.187 cds perché ritenuto “alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanza stupefacenti o psicotrope” e, conseguentemente, disponevano il ritiro della patente di guida, a cui seguiva l’immediata sospensione per un anno da parte del Prefetto, nonché il sequestro del mezzo finalizzato alla successiva confisca.
L’automobilista ritenendo di essersi messo alla guida in perfetto stato psico-fisico, in quanto l’utilizzo delle sostanze risaliva a qualche giorno prima dell’accertamento, si rivolgeva al proprio legale, l’Avv. Alfredo Matranga, il quale proponeva subito ricorso al Giudice di Pace di Lecce chiedendo l’annullamento sia dell’ordinanza del Prefetto che del presupposto verbale dei Carabinieri.
Con sentenza n. 44 depositata lo scorso 7 gennaio 2021, il Giudice di Pace di Lecce (Avv. Anna Maria Cosi) accoglieva le tesi del difensore dell’automobilista disponendo così l’annullamento dell’ordinanza del Prefetto di sospensione della patente di guida, senza tuttavia nulla disporre in ordine al sequestro del mezzo.
Pertanto, l’automobilista si rivolgeva immediatamente alla Prefettura di Lecce chiedendo la restituzione del mezzo sequestrato allegando la sentenza con cui era stato disposto l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente da parte del Giudice di Pace.
Nella perdurante inerzia della Prefettura, l’automobilista, avendo urgente bisogno di ritornare in possesso del proprio mezzo di locomozione ed essendo ormai trascorsi quasi due anni dall’accadimento dei fatti che avevano condotto al provvedimento di sequestro, si rivolgeva nuovamente al Giudice di Pace chiedendo l’annullamento anche di tale ultimo provvedimento.
Con sentenza n. 2349 del 31 marzo 2022, il Giudice di Pace di Lecce, dott. R. Carluccio, ha accolto il ricorso ed annullato conseguentemente anche il provvedimento di sequestro del mezzo ritenendo “evidente che le esigenze cautelari contenute nel verbale di accertamento del 5.8.20 per violazione dell’art. 187 cds che avevano comportato l’adozione del provvedimento temporaneo di sospensione della patente nonché il sequestro dell’autovettura del ricorrente erano venute meno con la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 44/21”.
Per il Giudice di pace infatti “la ratio della misura cautelare del ritiro della patente e quindi il sequestro del veicolo, in conseguenza della contestata violazione dell’art. 187 cds, sarebbe di impedire che, in attesa della definizione del procedimento penale de quo, il soggetto possa commettere violazioni del codice della strada analoghe. Pertanto, considerato che il ricorrente a seguito della sentenza suddetta ha ottenuto la restituzione della patente di guida, lo stesso, utilizzando in teoria altro veicolo a sua disposizione, ben potrebbe incorrere in altre violazioni analoghe”.
Ha quindi concluso il Giudice di Pace di Lecce, osservando come, nel caso del ricorrente “Non sussistono più quindi le esigenze cautelari per il mantenimento del sequestro”.


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