Cronaca Tricase 

Il Tar annulla il concorso per vigile urbano: «Il limite dei 40 anni è discriminatorio»

Uno dei candidati ha impugnato il bando di concorso del Comune di Tricase per l'arruolamento di tre nuovi agenti di Polizia Locale

Il limite dei 40 anni per l'ammissione al concorso da vigile urbano è illegittimo e discriminante. Lo ha deciso il Tar di Lecce con una recente sentenza con la quale ha accolto il ricorso di un candidato escluso e ha annullato il bando indetto dal Comune di Tricase. Il ricorrente, che al momento della presentazione delle candidature aveva superato i 40 anni di età, ha impugnato il bando con il quale il Comune sud salentino indiceva un concorso pubblico, per titoli ed esami, “per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 3 posti di Istruttore Agente di P.L.” contestando in particolare la parte in cui indica tra i requisiti generali per l’ammissione al Concorso “Età non superiore agli anni quaranta alla data di scadenza del bando”.

I giudici amministrativi, richiamando una sentenza della Corte di Giustizia Europea che aveva ritenuto discriminante il limite d'età imposto in un analogo bando di reclutamento spagnolo, hanno dato ragione al ricorrente rilevando i punti deboli del bando indetto dal Comune di Tricase.

«Gli appartenenti alla Polizia Locale devono possedere una serie di doti non solo psichiche, ma anche fisiche, necessarie all’assolvimento dei doveri di ufficio- si legge nella sentenza - nel caso deciso dalla Corte di Giustizia, il limite di età per l’accesso al Corpo di Polizia Locale era di 30 anni, mentre nel caso in esame è di 40 anni. Nondimeno, reputa il Collegio che le conclusioni cui la Corte UE è pervenuta nel caso sottoposto al suo scrutinio possono essere fatte valere anche nel caso in esame.

Invero, è circostanza notaria che – di massima – anche superati i 40 anni il corpo umano è in grado di reggere sforzi di natura fisica. Ora, senza esigere dai cittadini doti fisiche eccezionali, come tali esorbitanti dalla norma, ai fini del test di proporzionalità occorre accertare, caso per caso, se il candidato sia o meno in grado di reggere quegli sforzi, anche di natura fisica, richiesti in ragione della natura dell’impiego. E per farlo, o si fissa un limite di età ragionevolmente più ampio di quello indicato nel bando in esame – ciò che potrebbe avallare la presunzione di non idoneità fisica dei candidati che abbiano raggiunto un’età maggiore di quella richiesta dal bando – oppure, senza fissare preventivamente un limite di età, si subordina l’accesso all’impiego all’accertamento, in concreto (es. mediante visita medica specialistica), del possesso, in capo al candidato, dei requisiti fisici richiesti in ragione della natura del posto messo a concorso».

«Per tali ragioni, reputa il Collegio che le relative prescrizioni – conclude - pur astrattamente legittime sono, in concreto, sproporzionate, e dunque discriminatorie».

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