Animali Cronaca Tricase Tricase, cani randagi: il Tar conferma l'annullamento in autotela dell'aggiudicazione Ribaditi alcuni rilevanti principi di diritto sull’interpretazione dei limiti dimensionali dei documenti dopo che il Comune aveva disposto una nuova disamina conforme alle disposizioni del disciplinare di gara. 16/09/2022 circa 3 minuti Si apre un nuovo capitolo per la gara pubblica per l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio di Tricase in ragione di una sentenza della Seconda Sezione del TAR Lecce che ribadisce alcuni rilevanti principi di diritto sull’interpretazione dei limiti dimensionali dei documenti di gara.La vicenda nasce dalla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Tricase per la custodia ed il mantenimento per 3 anni dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale, alla quale l’associazione ''Noi come Loro'' si è classificata al secondo posto.In particolare, in seguito alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione adottato a marzo 2022 l'associazione “Noi come Loro”, da sempre impegnata nella cura, custodia e mantenimento dei cani randagi, ha inoltrato all’Ente Locale una apposita istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.In particolare l’istante, avvalendosi della consulenza dell’Avv. Carlo Ciardo, ha evidenziato che la Commissione di gara aveva valutato integralmente l’offerta tecnica presentata dalla concorrente risultata aggiudicataria, nonostante la relazione composta da 8 facciate presentata da quest’ultima superasse il limite di 5 facciate che era espressamente fissato dal bando e benchè la disciplina di gara prevedesse, proprio come sanzione rispetto alla violazione del limite dimensionale, che la commissione non potesse disaminare le facciate in eccedenza e quindi attribuire i relativi punteggi.Il Comune di Tricase, con determina dirigenziale del giugno scorso, ritenuta la fondatezza delle deduzioni esposte dalla associazione “Noi come Loro”, ha disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione demandando alla Commissione di gara una nuova disamina conforme alle disposizioni del disciplinare di gara.Avverso il provvedimento comunale è insorta l’originaria aggiudicataria proponendo ricorso innanzi al TAR Lecce nel quale ha sostenuto che il limite di 5 facciate fissato dal disciplinare di gara non dovesse applicarsi alla relazione tecnica, ma alla planimetria del progetto presentato, ed affermando che invece al documento illustrativo dell’offerta tecnica soggiacesse al diverso limite di 20 facciate previsto dal Capitolato speciale d’appalto.L’associazione “Noi come Loro”, costituitasi in giudizio con l’Avv. Carlo Ciardo, attraverso una ricostruzione letterale e sistematica della disciplina di gara, ha evidenziato che i criteri redazionali ed il limite dimensionale dettato dal lex specialis non potessero che riferirsi alla relazione tecnica e giammai potessero essere applicati alla planimetria del progetto essendo quest’ultima un elaborato grafico e non un testo scritto.L’Avv. Ciardo ha altresì eccepito che qualsivoglia eventuale contrasto non potesse che vedere la preminenza del disciplinare rispetto a qualsiasi eventuale norma contrastante presente nel capitolato speciale d’appalto.La Seconda Sezione del TAR Lecce (Presidente Antonella Mangia, relatore Nino Dello Preite), accogliendo le argomentazioni difensive esposte dall’Avv. Carlo Ciardo, ha rigettato il ricorso confermando la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione emanato dal Comune di Tricase (non costituitosi in giudizio).In particolare, il Giudice Amministrativo ha statuito che sulla base dell’interpretazione logico-letterale delle disposizioni del bando di gara il limite dimensionale è da riferirsi alla relazione tecnica dei servizi e non alla planimetria della struttura in quanto i criteri redazionali fanno riferimento ad testo e non alla produzione di un disegno tecnico.Inoltre, il TAR Lecce ha ribadito un principio di diritto generale applicabile alle procedure ad evidenza pubblica, secondo il quale ogni contrasto tra singole disposizioni della normativa di gara deve essere risolto con la prevalenza gerarchica delle previsioni del disciplinare di gara, atteso che “le disposizioni del Capitolato speciale possono soltanto integrare ma non modificare le prime”.“La pronuncia del TAR Lecce – dichiara l’Avv. Ciardo – chiarisce inequivocabilmente la portata dei limiti dimensionali dettati dalla disciplina di gara e conferma la fondatezza delle argomentazioni che l’associazione “Noi come Loro” aveva esposto nell’istanza di annullamento in autotutela dalla quale è poi scaturito il provvedimento comunale oggi ritenuto pienamente legittimo dai Giudici Amministrativi.Ora confidiamo in un celere lavoro da parte della Commissione di gara che dovrà riunirsi per svolgere una nuova disamina delle offerte che sia conforme al dettato della normativa di gara e rispettosa dei limiti dimensionali previsti dal disciplinare di gara”.Si attende, quindi, la conclusione della procedura ad evidenza pubblica affinchè possa essere data stabilità al servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio comunale di Tricase.
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