Cronaca Tricase 

«Nessun diritto a creare una comunità riabilitativa», il Tar dà ragione al Comune di Tricase

I giudici hanno stabilito che la società ricorrente non era diventata titolare di una struttura accreditata per il solo fatto di aver ottenuto al disponibilità di un immobile

Il Tar Lecce ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e il ricorso per motivi aggiunti proposto da una società contro il divieto alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (Crap) adottato dal Comune di Tricase, difeso dall’avvocato Francesco G. Romano.

Il ricorrente aveva richiesto al Comune l’autorizzazione alla realizzazione di una Crap di 14 posti, anche sulla base del presupposto che sull’immobile c’era una precedente Crap autorizzata spostatasi in altra sede; il Comune, tuttavia, prendendo atto del parere regionale sfavorevole, aveva rigettato l’istanza presentata. Il Tar Lecce aderendo alle tesi dell’Asl Lecce, difesa dall’avvocato Sergio Anastasia, del Comune di Tricase, difeso dall’avvocato Francesco G. Romano, e della Regione Puglia, difesa dall’avvocato Paolo Scagliola, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e quello per motivi aggiunti, confermando quindi la precedente sentenza del Tar con cui si era accertato che la ricorrente non era diventata titolare di una struttura accreditata solo perché aveva rilevato la disponibilità di un immobile in cui, in precedenza, vi era una Cooperativa con accreditamento istituzionale. Questo perché l’accreditamento è riferito all’ente erogatore del servizio e non riguarda l’immobile in quanto tale.

Allo stesso modo è stata confermata la sentenza che aveva ritenuto che non vi fosse alcuna disparità di trattamento da parte delle amministrazioni e che il fabbisogno residuo di posti letto a livello provinciale sarebbe stato comunque soddisfatto dalle richieste presentate da altri soggetti da preferire alla società ricorrente.

In questo modo è stata rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente nei confronti delle amministrazioni per un importo di oltre 8 milioni di euro, condannando anche la ricorrente alle spese in favore delle amministrazioni.

 In questo modo il Tar Lecce mette la parola fine ad un contenzioso che aveva già visto investiti della questione in passato Tar e Consiglio di Stato, riconoscendo una volta per tutte la legittimità dell’operato del Comune di Tricase, dell’Asl Lecce e della Regione Puglia.

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