Economia e lavoro Redazionali Redazionali Lecce Nuova stangata per le imprese con l'obbligo di polizza per calamità naturali Per Federaziende: «Urge una proroga». 14/03/2025 circa 2 minuti Ad oggi resta confermato il termine del 31 marzo per adempiere all’obbligo di stipula di polizze contro i rischi catastrofali e le calamità naturali da parte delle imprese. Dunque, quasi quattro milioni di imprese in Italia hanno a disposizione pochissimo tempo per sottoscrivere polizze di particolare complessità.Federaziende chiede una proroga, anche in considerazione dell’emendamento di proroga al 31 dicembre 2025 approvato in Commissione per i soli settori della pesca e dell’acquacoltura. Ma non solo. Le imprese devono stipulare una polizza senza poter confrontare in modo trasparente le offerte disponibili, a causa dell'assenza del portale IVASS per confrontarle. Inoltre mancano criteri chiari sulle coperture obbligatorie dato che la normativa lascia ampio spazio all’interpretazione e non ci sono parametri precisi.Cosa prevede la Legge di Bilancio 2024La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali. Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Il Decreto Attuativo sulle Polizze Catastrofali: Obblighi e ScadenzePer rendere operativo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, il Decreto Ministeriale n. 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, ha stabilito le modalità attuative dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali per le imprese. Il decreto, in vigore dal 14 marzo 2025, prevede che tutte le imprese soggette all’obbligo debbano sottoscrivere una polizza entro il 31 marzo 2025, garantendo copertura contro terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.Sono esentate dall’obbligo le imprese agricole e quelle i cui immobili presentano abusi edilizi o difformità urbanistiche. Per le imprese già assicurate, il decreto consente di adeguare le coperture esistenti senza stipulare un nuovo contratto immediatamente.Perché è entrato in vigore l'obbligo assicurativo contro i rischi derivanti da eventi catastrofaliL’Italia è uno dei paesi europei con il più alto rischio sismico e di dissesto idrogeologico con quasi il 94% dei comuni a rischio frane, alluvioni o erosione costiera. In questi comuni operano 4,5 milioni di imprese.Obbligo della polizza contro i danni da eventi catastrofali: a quali imprese si rivolgeL'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (ovvero l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità). Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.Come funziona l'assicurazione contro rischi da eventi catastrofaliL'assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofali copre i danni diretti ai beni assicurati causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Oggetto di copertura sono i danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e terreni.
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