Cronaca Lecce 

Enel Distribuzione condannata a risarcire i danni causati da sovratensione

Il Tribunale Civile di Lecce ha condannato a risarcire danni per € 13.437 ad una utente di Vernole per gli sbalzi di tensione sulla linea elettrica.

Con sentenza del 7 settembre scorso, pubblicata in data odierna, il Tribunale Civile di Lecce – Sez. I, nella persona del Dott. Guarini ha condannato a risarcire danni per € 13.437 occorsi ad una utente di Vernole a seguito di sbalzi di tensione sulla linea elettrica, che hanno provocato lo scoppio della cabina a palo, prima di estendere le proprie nefaste conseguenze nell’abitazione dell’utente stessa.

I fatti risalgono all’aprile del 2020 quando una forte sovratensione nella vicina cabina di distribuzione Enel ha irrimediabilmente distrutto gli elettrodomestici nell’abitazione di una utente, arrecando peraltro danni all’immobile.

Alle resistenze di Enel nel riconoscere e risarcire il danno arrecato ha fatto seguito un giudizio presso il Tribulale di Lecce, in sede civile, patrocinato per l’attrice danneggiata dall’Avvocato Guglielmo Leuzzi che ha dimostrato al Giudice, in contraddittorio con i legali di ENEL, la responsabilità diretta dell’Ente energetico, condannandolo al pagamento del danno arrecato e delle spese legali.

È questa una sentenza pregevole ed innovativa, che conferma una tematica giurisprudenziale di cui pochi utenti sono a conoscenza: Enel (E-Distribuzione) è custode delle proprie possidenze e deve curarsi della gestione della rete elettrica e della manutenzione.

In caso contrario, viene in soccorso degli utenti l’art. 2051 del Codice civile (appunto rubricato “Danno cagionato da cose in custodia”), che rappresenta una delle ipotesi - in verità tra le poche rimaste - di responsabilità oggettiva.

La norma si riferisce alla cosiddetta responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell’eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). In tal guisa, l’unico (e solo) elemento oggettivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra danno arrecato dalla cosa e responsabilità del custode è rappresentato dal cosiddetto caso fortuito. Che in tal caso la custode Enel non si è premurata in alcun modo di dimostrare.

Ma vi è di più. Oltre alla refusione del danno patrimoniale, che contempla unicamente quanto necessario a sostituire gli elettrodomestici e i beni deteriorati irrimediabilmente, la sentenza si contraddistingue pregevolmente per aver disposto un risarcimento di natura extracontrattuale, che considerasse le difficoltà conseguenti all’improvvisa situazione del non poter disporre di tutta una serie di elettrodomestici e beni apprestati per le ordinarie esigenze della vita quotidiana.

Invero, non poteva essere dubitarsi che l’occorso aveva provocato nell’utente una forte limitazione delle normali attività, espressioni del più generale svolgimento della propria personalità: l’impossibilità di utilizzare tutti gli elettrodomestici, il mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’acqua e dei citofoni, l’impossibile ricaricamento dei telefoni cellulari ed in generale il senso di angoscia provocato dall’attesa di un ritorno alla normalità, sono elementi che hanno provocato un danno, esistenziale, ingiusto e risarcibile.

Tale pronunciamento rende giustizia agli utenti e ai consumatori, poiché in numerose e analoghe precedenti circostanze, i Tribunali italiano hanno rilevato l’eccezionalità e la imprevedibilità dell’evento, manlevando l’ente energetico da ogni responsabilità ed attribuendo le conseguenze e la gravosità del danno al solo cliente che, invece, pur non avendo alcuna responsabilità, subisce danni talvolta di notevole consistenza.


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