Cronaca 

Il Tar conferma l’autonomia della polizia municipale: accolto il ricorso di Zacheo

La vicenda giudiziaria è scaturita da una istanza proposta dal comandante per fare chiarezza sulle nuove disposizioni normative

Il Tar Lecce, richiamando la normativa statale e regionale in materia, ha definito il ruolo del Corpo di Polizia municipale e la figura “infungibile” del suo comandante. La vicenda giudiziaria è nata da un ricorso proposto dal comandante Donato Zacheo contro le modifiche introdotte nel nuovo regolamento con la soppressione di alcuni articoli che configuravano il corpo come servizio autonomo e la infungibilità della figura del comandante. Zacheo, difeso dall’avvocato Pietro Quinto, aveva sottolineato che queste modifiche soppressive si ponevano in contrato con le definizioni contenute nella legge statale e regionale. Il ricorso nasceva dalla preoccupazione che la nuova formulazione del regolamento consentisse in qualsiasi tempo e a qualsivoglia amministrazione di interferire sulla autonomia del corpo e del suo comandante.

In questi termini l’avvocato Quinto, nell’interesse del comandante Zacheo, ha chiesto al TAR una pronuncia che facesse chiarezza sul merito della vicenda al fine di indirizzare comunque l’azione amministrativa. Nella sentenza i Giudici amministrativi hanno evidenziato che «le modifiche regolamentari non possono incidere in ogni caso sullo “status” del corpo, così come definito dalla legge statale e regionale. In particolare, il TAR ha affermato che per espressa previsione del legislatore la polizia municipale ha una sua intangibile autonomia e “non può essere ricompresa in un’altra struttura o settore organizzativo del Comune”. L’autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene, con l’attribuzione in via ordinaria delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza ed il riconoscimento della relativa qualità. La legge regionale pugliese definisce anche la natura “specialistica” del suo comandante, il quale non può essere destinato a funzioni e compiti diversi da quelli suoi propri», e non è soggetto a “rotazione”, come gli altri dirigenti.

In conclusione – ha affermato il Tar – la previsione legislativa prevale sulla disciplina regolamentare e garantisce pienamente la posizione giuridica e funzionale del comandante Zacheo.

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