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Uggiano, non chiude il chiosco bar “Skafé”. Il Consiglio di Stato sospende ordinanza del Comune

Lo scorso anno, il Tar di Lecce aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai proprietari contro l’ordinanza comunale dopo vari esposti di alcuni residenti disturbati da schiamazzi notturni.

In attesa di capire le sorti della sua “succursale” di Porto Badisco, la sede principale del noto Bar Skafé di Uggiano La Chiesa, punto di ritrovo cult per le giovani generazioni del Salento orientale, non chiuderà i battenti.

L’Ufficio Tecnico del Comune di Uggiano, sul presupposto che la struttura lignea del chiosco-bar fosse stata realizzata di dimensioni maggiori, in difformità rispetto al permesso di costruire rilasciato, ne ha disposto la demolizione.

Con ordinanza pubblicata in data di ieri, la prima sezione del Tar, con una lunga motivazione, ha sospeso il giudizio richiamandosi ad ordinanza del Tar Lazio che ha sollevato davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dell’art. 36 del Testo Unico sull’Edilizia, norma che, nel disciplinare la sanatoria edilizia, prevede che in caso di mancata risposta dell’ufficio tecnico entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria quest’ultima debba ritenersi respinta. Il Tar Lecce, ha condiviso le considerazioni del Tar laziale secondo cui “il riconnettere all’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di sanatoria un effetto di diniego, introduce un sicuro elemento di incertezza nel rapporto tra cittadino e Soggetto pubblico, impedendo al primo di poter comprendere le ragioni della reiezione, e costringendolo, laddove non presti adesione, a ricorrere ad una tutela giurisdizionale “al buio”, con aggravamento della propria posizione processuale”.

Ma le controversie in sede amministrativa non finiscono qui: alla fine dello scorso anno la terza sezione del Tar Puglia Lecce aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata dai proprietari contro l’ordinanza comunale che, dopo vari esposti di alcuni residenti della zona disturbati, a loro dire, da schiamazzi notturni, aveva disposto la chiusura del chiosco bar.

Il Tar ha ritenuto che i ricorrenti fossero titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica di sostanze alimentari, e non già per l’esercizio pubblico di Bar, mentre il concreto assetto dei luoghi, come accertato dalla Polizia Municipale a seguito di sopralluogo effettuato il 12/1/2021 con la presenza di avventori, di numerosi tavoli e sedie e suppellettili tipici della attività di esercizio pubblico di Bar e soprattutto con l’occupazione con tavoli e sedie anche dell’area esterna sarebbe stata sintomatica al di là di ogni ragionevole dubbio di una vera e propria attività di esercizio pubblico con somministrazione assistita.

Tramite l’Avv. Mauro Finocchito, loro difensore, i titolari del locale uggianese hanno proposto appello al Consiglio di Stato, dimostrando come nei fatti ed attraverso i documenti l’attività effettivamente autorizzata, al di là di quanto formalmente previsto dal piano di commercio, sia sempre stata sin dal 2003 quella di Bar, ha chiesto ed ottenuto dai Giudici di Palazzo Spada la riforma del provvedimento del Tar ed il ripristino dell’attività del pubblico esercizio, avendo il Consiglio di Stato disposto che essa possa proseguire come sin qui svolta sino a che la questione non sarà stata adeguatamente approfondita nel merito e decisa con sentenza.

Tali provvedimenti permettono quindi allo Skafé di proseguire attualmente la propria attività di bar in attesa delle pronunce nel merito. 




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