Cronaca Neviano 

Tar, nuovo stop per la seconda farmacia nel comune di Neviano

Il tribunale amministrativo ribadisce lo stop all’istituzione della seconda sede farmaceutica. Dal Tar Lecce nuovo stop all’istituzione della seconda sede farmaceutica nel Comune di Nev...

Il tribunale amministrativo ribadisce lo stop all’istituzione della seconda sede farmaceutica. Dal Tar Lecce nuovo stop all’istituzione della seconda sede farmaceutica nel Comune di Neviano: è stato accolto il ricorso proposto da Edoardo Fonte, titolare di altra sede farmaceutica, difeso dall’avvocato Pietro Quinto. Il tribunale amministrativo, già nel 2013, aveva annullato la seconda farmacia, rilevando l’errore procedimentale del Comune di Neviano, che l’aveva istituita e localizzata con una semplice deliberazione della giunta. L’incompetenza dell’organo, eccepita nel ricorso, era stata rilevata dal Tar, che aveva rimesso al Comune la potestà di riattivare il procedimento per le valutazioni di competenza. Il consiglio comunale, a distanza di oltre tre anni, aveva adottato una nuova deliberazione di conferma della istituzione della seconda sede farmaceutica, e tale proposta era stata recepita anche dalla giunta regionale. Con un nuovo ricorso, l’avvocato Quinto, nell’interesse del suo assistito, ha rilevato una ulteriore anomalia della procedura: la semplice conferma della precedente deliberazione della giunta annullata dal Tar, senza la rinnovazione del procedimento violava la legge sul procedimento amministrativo. Il Comune, nell’adottare il nuovo provvedimento avrebbe dovuto svolgere una nuova istruttoria, acquisendo i pareri previsti dalla legge, attualizzati al tempo della nuova determina del consiglio. Il Tar, condividendo tale eccezione, ha rilevato che illegittimamente il consiglio comunale di Neviano «si è limitato a trascrivere la deliberazione di giunta del 2012, mentre avrebbe dovuto riesaminare l’intera questione, acquisendo dati aggiornati della popolazione e valutando le esigenze del territorio» anche in merito alla localizzazione della sede. L’incidenza dell’errore procedimentale – ha sottolineato il Tar – è dimostrato dal fatto che i pareri obbligatori dell’Asl e dell’Ordine dei farmacisti espressi nel 2012 non erano più attuali perché espressi sulla base di una planimetria che segnava una zona diversa rispetto a quella approvata dal consiglio comunale. Da qui la decisione di annullamento anche della deliberazione di recepimento della giunta regionale. Il Tar ha condannato il Comune di Neviano alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente.

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