Cronaca 

Il benessere degli ospiti dei canili secondo la legge

La Legge Regionale n. 12 del 1995 disciplina il fenomeno del randagismo e del “corretto rapporto uomo-animale-ambiente, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, pers...

La Legge Regionale n. 12 del 1995 disciplina il fenomeno del randagismo e del “corretto rapporto uomo-animale-ambiente, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, perseguendo gli atti di crudeltà e i maltrattamenti, nonché l’abbandono. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle Asl, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati. Spetta ai Servizi veterinari delle Asl il recupero dei cani randagi; in caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati devono essere iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro 60 giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e associazioni protezionistiche. Il recupero dei cani randagi deve poi essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale. Nei rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all’Albo al fine di combattere il fenomeno dell' abbandono e presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Ai Servizi veterinari delle Asl è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi. L’Ordinanza firmata nel settembre 2009 dal sottosegretario alla Salute Francesca Martini (al momento sospesa dal Tar del Lazio) blocca la possibilità di trasferimento e gestione dei cani attribuiti tramite regolare gara d’appalto a strutture incompatibili con il benessere degli animali. In particolare, il provvedimento dispone che i Comuni prevedano principi di prelazione a favore delle strutture che garantiscono maggiore tutela della salute e del benessere degli animali e che siano più vicine al luogo fisico di rinvenimento dei cani. Le strutture non dovranno ospitare più di 200 esemplari e dovranno garantire l’apertura al pubblico almeno due giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno 4 ore al giorno, oltre a prevedere attività che aumentino l’adottabilità dei cani stessi.  

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